SismaBonus
Maggiore sicurezza per voi e per le vostre abitazioni
Cos’è il SismaBonus?
Il Sismabonus è la detrazione per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche (articolo 16, comma 1-bis, Dl 63/2013) per le spese sostenute per lavori antisismici realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente.
Chi può usufruire del SismaBonus?
- i condomìni;
- le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Con tale locuzione il legislatore ha inteso precisare che la fruizione del Superbonus riguarda unità immobiliari oggetto di interventi qualificati non riconducibili ai c.d. “beni relativi all’impresa” o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni. Pertanto, la detrazione spetta ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”;
- gli Istituti Autonomi Case Popolari, nonché agli enti aventi le medesime finalità, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci;
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 6 della L. n. 266/1991, alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall’art. 7 della L. n. 383/2000;
- le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’art. 5, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Per i soggetti passivi IRES la detrazione può essere fatta valere unicamente per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali in condominio.